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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5000 e da lire
10.000, creati con decreti del Ministro per il tesoro del 3 agosto
1947 e 17 novembre 1947, ed, i biglietti della Banca d'Italia da lire
500 e da lire 1000 dei vari tipi, attualmente circolanti (fatta
eccezione per quelli da lire 500 e da lire 1000, tipo 1946, di cui ai
decreti del Ministro per il tesoro 15 marzo 1947), cesseranno di aver
corso legale alla data che sara' stabilita con decreto del Ministro
per il tesoro.
La Banca d'Italia effettuera' la sostituzione delle banconote di
cui al precedente comma fino alla data che sara' ugualmente stabilita
con decreto del Ministro per il tesoro.
Con ulteriori decreti del Ministro per il tesoro i termini di cui
ai precedenti commi, occorrendo, potranno essere prorogati, fermo
restando che la cessazione del corso legale non potra' essere
determinata per data anteriore al 30 giugno 1953 e che l'ultimo
termine di prescrizione non potra' essere determinato per data
successiva al 31 dicembre 1954.
Scaduto l'ultimo termine di prescrizione, le banconote dei tagli e
tipi non aventi piu' corso legale e non presentati per la
sostituzione andranno prescritti a favore dell'Erario dello Stato ed
il relativo importo sara' portato in diminuzione dei debiti del
Tesoro verso la Banca d'Italia.