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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925,
n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 e quelle
dell'art. 9, terzo e quarto alinea della legge 12 maggio 1949, n.
206, sono estese agli istituti stranieri legalmente riconosciuti
aventi sede in Italia o all'estero, a condizione che lo scopo
specifico della liberalita' sia di beneficenza, istruzione o
educazione, e sussista reciprocita' di trattamento in virtu' di
apposito patto convenzionale con lo Stato al quale l'istituto
straniero appartiene.
Il comma precedente si applica anche alle liberalita' anteriori
all'entrata in vigore della presente legge, per le, quali non siano
state gia' pagate le imposte relative.
La presente legge, munita del sigillo nello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il
Guardasigilli: ZOLI