Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di
qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o
designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello
Stato.
Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite
nelle Universita' degli studi o negli Istituti di istruzione
superiore a seguito di designazione elettiva dei Corpi accademici,
salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n.
1102.
Sono parimenti escluse le nomine compiute dal Governo, in base a
norma di legge, su designazione delle organizzazioni di categoria.