Legge Ordinaria n. 620 del 30/08/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 agosto 1953)
Proroga al 31 ottobre 1953 del termine stabilito con la legge 28 giugno 1953, n. 462, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1953=54.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'esercizio  provvisorio  dei  bilanci  delle Amministrazioni dello
Stato  per  l'anno  finanziario  1953-54, gia' autorizzato fino al 31
agosto  1953  con  la  legge 28 giugno 1953, n. 462, e' ulteriormente
consentito  fino  ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione
dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste
nei  relativi  disegni  di legge, costituenti il progetto di bilancio
per   l'anno   finanziario   medesimo,   presentato   alle  Assemblee
legislative il 19 agosto 1953.
 

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