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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'esercizio provvisorio dei bilanci delle Amministrazioni dello
Stato per l'anno finanziario 1953-54, gia' autorizzato fino al 31
agosto 1953 con la legge 28 giugno 1953, n. 462, e' ulteriormente
consentito fino ai 31 ottobre 1953, secondo gli stati di previsione
dell'entrata e della spesa e con le disposizioni e modalita' previste
nei relativi disegni di legge, costituenti il progetto di bilancio
per l'anno finanziario medesimo, presentato alle Assemblee
legislative il 19 agosto 1953.