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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti
degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti
stessi:
16 settembre 1946, n. 304: Riconoscimento dei gradi militari ai
partigiani.
8 novembre 1946, n. 587: Avanzamento dei sergenti maggiori e dei
primi avieri.
10 gennaio 1947, n. 58: Estensione agli ufficiali
dell'Aeronautica militare del trattamento previsto per gli ufficiali
dell'Esercito all'atto della, cessazione dal servizio permanente
effettivo.
18 gennaio 1947, n. 66: Soppressione del grado di maresciallo
d'Italia e disposizioni riguardanti il gradi) di generale d'armata.
18 gennaio 1947, n. 150: Abrogazione delle norme relative all'uso
da parte degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di autovetture
proprie o dell'Amministrazione.
13 maggio 1947, n. 500: Collocamento a riposo o dispensa dal
servizio, a domanda o di autorita', dei sergenti maggiori, dei
marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito
e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militari in
carriera continuativa.
20 agosto 1947, n. 1050: Modificazioni al testo unico delle
disposizioni legislative sul reclutamento degli ufficiali
dell'Esercito.
31 dicembre 1947, n. 1718: Modificazione dell'art. 8 del regio
decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, e dell'art. 8 del regio
decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 490, concernente il
collocamento in ausiliaria o dispensa dal servizio a domanda o
d'autorita' degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e della
Aeronautica.
3 dicembre 1947, n. 1749: Autorizzazione al Ministero della
difesa a far temporaneamente assumere all'Arsenale dell'esercito di
Piacenza lavorazioni e forniture per conto di terzi.
17 aprile 1948, n. 629: Norme transitorie circa i periodi di
comando di reparto richiesti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940,
n. 370, ai fini dell'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.
21 aprile 1948, n. 1054: Riconoscimento della qualifica, di
volontario della seconda guerra mondiale.
7 maggio 1948, n. 1115: Arruolamento e trattamento economico
degli specializzati dell'Esercito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI