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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1.
Al fine di evitare i danni dipendenti dalle piene, il Ministero dei
lavori pubblici e' autorizzato ad eseguire le opere idrauliche di 2ª
e 3ª categoria classificate e da, classificare dei fiumi e torrenti
del territorio nazionale, ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n.
523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, nonche' le opere
di sistemazione di corsi di acqua di pianura nell'Italia, meridionale
e nelle Isole, ai sensi del regio decreto-legge 29 novembre 1925, n.
2385.