Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti
degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti
stessi:
12 marzo 1948, n. 289: Concessione di un contributo straordinario
a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in
Italia (E.N.D.S.I.).
3 maggio 1948, n. 769: Norme riguardanti il pagamento delle
pensioni statali gia' iscritte presso gli uffici del Tesoro dei
Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle province libiche,
dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati
sottoposti ad altra sovranita'.
7 maggio 1948, n. 1002: Autorizzazione all'Amministrazione dello
Stato a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni
mineraria "Monte Amiata" fino all'importo di lire cinquantuno
milioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI