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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Potra' essere disposto, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del
testo unico 3 marzo 1934, n. 383, la ricostituzione di Comuni
soppressi dopo il 28 ottobre 1922, ancorche' la loro popolazione sia
inferiore ai 3000 abitanti, quando la ricostituzione sia chiesta da
almeno tre quinti degli elettori.
Le domande pendenti potranno venire accolte anche quando i
richiedenti presentino i soli requisiti di cui nel citato art. 33.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI