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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Art. 1.
Il contributo annuo dello Stato ai favore della Fondazione Acropoli
Alpina e' elevato a decorrere dall'esercizio finanziario 1952-53, da
lire 200.000 a lire 500.000.