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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le domande di contributo prevedute dall'art. 6 del decreto
legislativo 17 maggio 1946, n. 505, e dall'art. 5 del decreto
legislativo 5 marzo 1948, n. 136, possono essere presentate non oltre
il 31 dicembre 1953. Gli impianti devono essere ultimati entro il 31
dicembre 1957.