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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Le guardie scelte del Corpo degli agenti di custodia con almeno 15
anni di effettivo servizio nel Corpo, che abbiano dato prova di
adeguata capacita', diligenza e buona condotta e non abbiano
riportato nell'ultimo triennio punizioni superiori alla consegna,
possono conseguire la promozione a vicebrigadiere per anzianita' e
merito.
Tali promozioni sono conferite, secondo l'ordine di ruolo, anche a
prescindere dal relativo limite di eta', in seguito all'esito
favorevole di un apposito esperimento ed il loro numero non puo'
superare il decimo dei posti di organico vacanti nel grado di
vicebrigadiere.
La presente legge ha efficacia per il periodo di un triennio a
decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
PELLA - PACCIARDI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI