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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, e' ratificato con le
seguenti modificazioni:
Art. 3. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro, con suo decreto, puo' anche costituire, in seno al
Consiglio, delle commissioni speciali per lo studio dei singoli
problemi, chiamandone anche a far parte esperti non membri del
Consiglio".
Art. -6. - E' aggiunto il seguente terzo comma:
"Le sedute straordinarie, compresa quella per la design azione del
presidente, sono presiedute dall'ispettore generale superiore delle
telecomunicazioni".
Art. 7. - E' sostituito dal seguente:
"Il segretario del Consiglio e' nominato dal Ministro tra i
funzionari di grado non inferiore all'8° dei ruoli di gruppo A
dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".
Art. 8. - Dopo le parole "membri aggregati" sono aggiunte le
parole: "e al segretario".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - SPATARO
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI