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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 il contributo
ordinario, concesso con la legge 7 dicembre 1951, n. 1371, all'Unione
italiana dei ciechi, per l'assistenza continuativa in favore dei
ciechi in condizioni di maggior bisogno, e' elevato da lire
960.000.000 a lire 1.440.000.000 annue.