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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'assistenza sanitaria erogata dall'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali al personale statale in attivita'
di servizio, in applicazione del primo comma dell'art. 6 e degli
articoli 12 e 13 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e'
estesa a favore:
1° dei titolari di pensioni o assegni ordinari a carico dello
Stato;
2° dei titolari di pensioni dirette e indirette provenienti dal
cessato regime austro-ungarico;
3° dei titolari di pensioni a carico del Fondo pensioni delle
ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria;
4° dei titolari di pensioni a carico del Fondo per il culto, del
Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli archivi
notarili;
5° dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Opera di
previdenza per il personale civile e militare dello Stato e della ex
Cassa sovvenzioni, nonche' dell'Opera di previdenza per il personale
delle Ferrovie dello Stato;
6° dei titolari di pensione a carico del fondo per la quiescenza
di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 1952, n. 656, e dei titolari di assegni vitalizi di cui
all'art. 92 del decreto medesimo, nonche' dei titolari di trattamento
di quiescenza vitalizio a carico dell'istituto postelegrafonici di
cui all'art. 22 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, e successive
modificazioni;
7° dei pensionati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici
il cui trattamento di quiescenza e' regolato dalle norme del regio
decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
8° dei titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia erogate
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, all'atto del
pensionamento, appartengano per almeno un anno, ininterrottamente,
alle categorie assistite dall'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i dipendenti statali e che chiedano di fruire delle
sue prestazioni entro un anno dal pensionamento o dall'entrata in
vigore della presente legge;
9° dei personali a riposo che durante l'attivita' di servizio
sono ammessi all'assistenza sanitaria in base alla lettera e)
dell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147, e che
siano indicati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri
Ministri interessati.
L'assistenza e' dovuta anche per le persone di famiglia dei
titolari dei predetti trattamenti, comprese nelle categorie indicate
dall'art. 4 della legge 19 gennaio 1942, n. 22. Per l'assistibilita'
dei familiari, si applicano le norme contenute negli articoli 27 e 28
del regolamento approvato con regio decreto 26 luglio 1942, n. 917.
I familiari, del personale in attivita' di servizio e dei
pensionati, indicati nei nn. 2 e 4 dell'art. 4 della legge 19 gennaio
1942, n. 22, hanno diritto all'assistenza fino all'eta' di 21 anni.