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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica l'anno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei
o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilita', a carico dello
Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o
dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo
di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei
patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili o del cessato
Commissariato dell'emigrazione, nonche' ai titolari di pensioni od
assegni delle categorie elencate nei numeri da 1 e 6 dell'art. 20
della legge 29 aprile 1949, n. 221, e' concessa una tredicesima
mensilita' del trattamento di quiescenza loro spettante a titolo di
pensione o assegno e di caroviveri.
Tale tredicesima mensilita', per i titolari di pensione o assegno
decorrente da data non posteriore ai 1 gennaio dell'anno cui essa si
riferisce, va commisurata al trattamento mensile loro dovuto al 16
dicembre ai suddetti titoli e va corrisposta nella seconda quindicina
di dicembre; invece per i titolari ai quali la pensione o l'assegno
non sia spettato per l'intero anno la tredicesima mensilita' va
concessa in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese
superiore a 15 giorni del trattamento mensile loro dovuto ai suddetti
titoli al 16 dicembre, oppure all'atto della cessazione della
pensione o dell'assegno se anteriore a tale data, e va corrisposta,
rispettivamente, nella seconda quindicina di dicembre oppure alla
cessazione della pensione o dell'assegno.