Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza
amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del
tesoro, e' concessa; a partire dall'anno 1953, una tredicesima
mensilita' dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con
esclusione soltanto dell'indennita' di caropane di cui al decreto
legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale
tredicesima mensilita' e' commisurata al trattamento mensile dovuto
al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed e' corrisposta
nella seconda quindicina dello stesso mese.
Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno,
la tredicesima mensilita' compete per un rateo, in ragione di un
dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici
giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data
anteriore al 16 dicembre, e' commisurato al trattamento mensile
dovuto alla data di cessazione.
La tredicesima mensilita' e' soggetta alle stesse ritenute che si
applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di
quiescenza.