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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 4 della legge 11 maggio 1951, n. 384, e' cosi' modificato:
"La Cassa mutua provvede alla concessione ai suoi soci:
1) di prestiti sull'onore;
2) di un premio di buona uscita, proporzionato al periodo di
associazione alla Cassa, in favore dei cancellieri e segretari
giudiziari o dei loro eredi legittimi;
3) di sovvenzioni straordinarie ai soci in servizi, ai soci
permanenti, di cui all'art. 3 della legge 23 novembre 1939, n. 1814,
ed alle famiglie di questi ultimi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI -
PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI