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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato ad utilizzare entro
l'esercizio 1954-55 le quote non usufruite dei limiti di impegno di
cui all'art. 2 della legge 1 ottobre 1951, n. 1141, ed all'art. 5, n.
1, della legge 15 luglio 1950, n. 576, per la costruzione di case per
senza tetto ai sensi dell'art. 10 della legge 25 giugno 1949, n. 409.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - MERLIN -
GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA