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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le rendite vitalizie in denaro costituite sino al 31 dicembre 1945
mediante trasferimenti di immobili con atto tra vivi o a causa di
morte sono rivalutate di sedici volte, a richiesta, dei beneficiari,
alle condizioni e nei termini di cui agli articoli seguenti.