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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a concedere
nell'esercizio 1953-54, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n.
1165, sull'edilizia popolare ed economica e successive modificazioni
ed integrazioni, contributi i in annualita' agli enti e societa',
previsti nelle citate disposizioni, che costruiscono case popolari,
entro il limite di impegno di lire 1.500.000.000.