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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste e' autorizzato a
disporre, con proprio decreto, l'ammasso volontario dell'olio di
oliva di pressione, di produzione 1953 ed a fissarne le relative
modalita'.