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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Fermo il disposto dell'art. 1, comma terzo, della legge 29 giugno
1953, n. 463, ai personali statali di cui all'art. 7, primo comma,
del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263, esclusi i personali
delle magistrature ordinaria e militare, della magistratura
amministrativa e dell'Avvocatura dello Stato, e' attribuita una somma
integrativa del trattamento economico per l'anno 1953, pari alla
meta' della tredicesima mensilita', nei limiti, alle condizioni e con
i criteri fissati dai commi secondo e successivi dell'art. 7 del
predetto decreto legislativo.
Le disposizioni del primo comma si osservano anche
nell'applicazione degli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 25
ottobre 1946, n. 263, e dei provvedimenti successivi di estensione
della tredicesima mensilita' a determinate categorie di personale in
attivita' di servizio, alle condizioni, con le modalita' e nei limiti
stabiliti dalle disposizioni medesime.