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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
La disposizione di cui all'art. 5 della legge 24 dicembre 1949, n.
983, si estende anche ai cancellieri e segretari giudiziari
provenienti dal ruolo degli aiutanti di cancelleria che in seguito a
Concorso sono entrati o entreranno a far parte del gruppo B del
personale giudiziario, fermo in ogni caso il riconoscimento
dell'anzianita' pregressa in quattro anni, qualora i due terzi
dell'anzianita' stessa dovessero essere inferiori ai quattro anni.
E' abrogata ogni altra disposizione contraria, e che comunque
contrasti con la presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI