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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I Consigli degli Ordini degli avvocati e dei procuratori in carica
al 31 dicembre 1952 continuano a funzionare fino al 31 dicembre 1953.
A quest'ultima data scadono i Consigli che per qualsiasi ragione
siano eletti fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1953.
Il Consiglio nazionale forense in carica al 31 dicembre 1952
continua a funzionare fino al 31 dicembre 1954.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 marzo 1953
EINAUDI
DE GASPERI - ZOLI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI