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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Alla parola "locali" nell'art. 18 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e' sostituita la parola "beni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA