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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le alunne che, nell'anno scolastico 1952-1953, al termine del corso
quinquennale dell'Istituto tecnico femminile in esperimento presso le
Scuole di magistero professionale per la donna, superano gli esami di
Stato per l'abilitazione professionale alle attivita' tecniche
femminili consegnano il relativo diploma di abilitazione.
Tale diploma, rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione,
ha pieno valore per l'ammissione alle stesse classi di concorso alle
quali danno adito i diplomi di abilitazione delle Scuole di magistero
professionale per la donna.
Al diploma predetto, sono, altresi', estesi, in quanto titolo di
studio di Istituti medi di istruzione di secondo grado, gli stessi
effetti riconosciuti dalle vigenti disposizioni ai titoli di
abilitazione rilasciati dagli altri Istituti tecnici.
La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1953
EINAUDI
PELLA - SEGNI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: AZARA