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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 3 della legge 28 giugno 1952, n. 677, e' sostituito dal
seguente:
"Le opere per le quali siano state o vengano concesse le
provvidenze di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9
aprile 1948, n. 399, alla legge 29 luglio 1949, n. 481, ed alla
presente legge, devono essere ultimate entro il 31 dicembre 1953,
Detto termine puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo,
per la durata massima di un anno, qualora, per l'entita' dei lavori o
per giustificati motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu'
lungo periodo di tempo.
Il termine per l'ultimazione delle opere per le quali
l'assegnazione delle provvidenze di cui al precedente comma venga
disposta posteriormente al 1 luglio 1953, e' stabilito al 31 dicembre
1954, con possibilita' di proroga per la durata massima di un anno
nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma.
All'atto della concessione delle provvidenze di cui al primo comma
viene stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le
opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e'
fissato in due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Qualora le opere non siano iniziate nei termini previsti dai
precedenti commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza
che sussistano, per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi
dal Commissariato per il turismo, ovvero le opere stesse non siano
ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici
concessi ed e' disposto il ricupero delle somme eventualmente
erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1.
Le agevolazioni fiscali previste dall'art. 12 del decreto
legislativo 29 maggio 1946, n. 452, e dall'art 6 della legge 29
luglio 1949, n. 481, sono subordinate alla condizione che le opere
cui si riferiscono, anche se non finanziate dallo Stato, siano
ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo".