Legge Ordinaria n. 935 del 17/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 29 dicembre 1953)
Norme integrative alla legge 28 giugno 1952, n. 677, sulle provvidenze in materia turistica ed alberghiera.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'art.  3  della  legge  28  giugno 1952, n. 677, e' sostituito dal
seguente:
  "Le   opere  per  le  quali  siano  state  o  vengano  concesse  le
provvidenze  di cui ai decreti legislativi 29 maggio 1946, n. 452 e 9
aprile  1948,  n.  399,  alla  legge  29 luglio 1949, n. 481, ed alla
presente  legge,  devono  essere  ultimate entro il 31 dicembre 1953,
Detto  termine  puo' essere prorogato dal Commissario per il turismo,
per la durata massima di un anno, qualora, per l'entita' dei lavori o
per  giustificati  motivi, la esecuzione delle opere richieda un piu'
lungo periodo di tempo.
  Il   termine   per   l'ultimazione   delle   opere   per  le  quali
l'assegnazione  delle  provvidenze  di  cui al precedente comma venga
disposta posteriormente al 1 luglio 1953, e' stabilito al 31 dicembre
1954,  con  possibilita'  di proroga per la durata massima di un anno
nei casi e nel modo previsti dallo stesso comma.
  All'atto  della concessione delle provvidenze di cui al primo comma
viene  stabilito il termine per l'inizio delle relative opere. Per le
opere gia' ammesse a provvidenze e non ancora iniziate, il termine e'
fissato  in  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
  Qualora  le  opere  non  siano  iniziate  nei  termini previsti dai
precedenti  commi o vengano sospese per un periodo di tre mesi, senza
che  sussistano,  per entrambi i casi, motivi ritenuti giustificativi
dal  Commissariato  per  il turismo, ovvero le opere stesse non siano
ultimate nei termini stabiliti, gli assegnatari decadono dai benefici
concessi  ed  e'  disposto  il  ricupero  delle  somme  eventualmente
erogate, che vengono riutilizzate ai sensi del precedente art. 1.
  Le   agevolazioni   fiscali   previste  dall'art.  12  del  decreto
legislativo  29  maggio  1946,  n.  452,  e dall'art 6 della legge 29
luglio  1949,  n.  481, sono subordinate alla condizione che le opere
cui  si  riferiscono,  anche  se  non  finanziate  dallo Stato, siano
ultimate entro il termine massimo previsto dal presente articolo".
 

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