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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque
indicati nella legge e nel regolamento di contabilita' generale dello
Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in
disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'art. 18 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.