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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Allo stanziamento della somma di lire 15 miliardi, quale quarta
delle sette annualita' dovute alla gestione I.N.A.-Casa, in
dipendenza della legge 28 febbraio 1949, n. 43, recante misure per
incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case
per i lavoratori, si provvedera', anziche' con prelevamento dal conto
speciale istituito presso la Banca d'Italia in esecuzione
dell'Accordo 28 giugno 1948 con gli Stati Uniti d'America, approvato
con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, con le entrate di cui al terzo
provvedimento legislativo di variazione del bilancio per l'esercizio
finanziario 1951-52, in applicazione delle disposizioni della legge
13 marzo 1953, n. 151.