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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 luglio 1953 gli assegni familiari di cui alla
tabella B allegata alla legge 21 marzo 1953, n. 220, sono aumentati
di lire 15 per ciascun figlio, lire 13 per il coniuge e lire 10 per
ogni ascendente nei confronti dei lavoratori non aventi qualifica
impiegatizia, e di lire 36 per ciascun figlio e lire 23 per il
coniuge nei confronti dei lavoratori aventi qualifica impiegatizia.
A decorrere dalla stessa data i contributi previsti nella tabella
predetta sono aumentati di lire 27,60 per ogni giornata di lavoro
relativamente ai lavoratori non aventi qualifica impiegatizia e di
un'aliquota pari al 9,25 per cento sulla retribuzione per i
lavoratori aventi qualifica impiegatizia.