Legge Ordinaria n. 945 del 27/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1953)
Corresponsione agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia degli arretrati della razione viveri, in natura o in contanti, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali,
alle  guardie  scelte,  alle  guardie ed agli allievi del Corpo degli
agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o
in  contanti,  dal  7  settembre  1945  al  31  marzo  1949, previsti
dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo
il  recupero  degli  assegni  o  quote  di  assegni  non spettanti al
personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma
delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.
 

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