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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la corresponsione agli ufficiali, al sottufficiali,
alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi del Corpo degli
agenti di custodia, degli arretrati della razione viveri, in natura o
in contanti, dal 7 settembre 1945 al 31 marzo 1949, previsti
dall'ultimo comma dell'art. 1 della legge 9 marzo 1950, n. 105, salvo
il recupero degli assegni o quote di assegni non spettanti al
personale provvisto di razione viveri in natura o in contanti a norma
delle vigenti disposizioni nel predetto periodo.