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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni, temporanee e permanenti, liquidate o da liquidarsi,
per effetto dell'art. 24 della legge 27 maggio 1929, n. 848, a favore
degli ecclesiastici e degli insegnanti dei seminari teologici dell'ex
regime austroungarico, sono raddoppiate in relazione all'attuale
trattamento e con effetto dal 1 luglio 1953.