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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine stabilito nell'art. 1 della legge 14 febbraio 1953, n.
49, e' prorogato, con efficacia dal 1 novembre 1953, sino alla
emanazione delle norme relative al nuovo trattamento economico degli
impiegati dello Stato e comunque non oltre il 31 luglio 1954.