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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'art. 1 del regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 2500, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - Nei lavori e nelle prestazioni di qualsiasi natura che
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua per
conto di altre Amministrazioni statali (inclusa l'Azienda di Stato
per i servizi telefonici), societa', enti diversi e privati, e' a
carico degli interessati una quota, di spese generali computata al
15% sull'ammontare complessivo dei lavori e delle prestazioni, ivi
comprese le quote di surrogazione dei personale superiore e degli
agenti, rispettivamente stabilite in L. 2300 ed in L. 1450
giornaliere.
Alle pubbliche Amministrazioni che nei consuntivi dei lavori
eseguiti a richiesta dell'Amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni applichino una quota di spese generali inferiore a
quella prevista nel presente articolo, e le cui prestazioni
risultino, nel corso di ciascun esercizio finanziario, d'importo nel
complesso equivalente alle spese sostenute nello stesso periodo
dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per
l'esecuzione dei lavori disposti nell'interesse o per conto delle
Amministrazioni stesse, potra' essere addebitata una quota per spese
generali calcolata in misura eguale a quella desunta dai predetti
consuntivi".