Legge Ordinaria n. 952 del 16/12/1953 (Pubblicata nella G.U. del 31 dicembre 1953)
Modificazioni all'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, relativo ai passaggi di merci per il tramite di ausiliari del commercio.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Per  i passaggi di merci contemplati nell'art. 14 del decreto-legge
3  giugno  1943, n. 452, posti in essere anteriormente all'entrata in
vigore  della  presente  legge, continuano ad applicarsi le norme del
regio  decreto-legge  9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19
giugno 1940, n. 762, e del regolamento approvato con regio decreto 26
gennaio 1940, n. 10.
  Le  ditte  che, in seguito all'entrata in vigore del vigente Codice
civile,  abbiano  cessato  di  tenere  il libro copialettere, e prima
dell'entrata  in  vigore  della, presente legge abbiano rilasciato le
lettere  di  incarico  ad  ausiliari  od  intermediari del commercio,
devono  provvedere,  ai  fini  della prova dell'incarico stesso, alla
presentazione  di  tali  lettere  all'Ufficio  del  registro  per  le
formalita'   stabilite  nel  primo  comma  dell'art.  14  del  citato
decreto-legge  3  giugno  1943,  n. 452, entro il termine di sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  La  presentazione  all'Ufficio  del  registro  delle lettere di cui
sopra non costituisce caso d'uso e l'annotazione di esse sul registro
modulo VI non costituisce registrazione del documento medesimo.
  Entro  il  termine  di  cui  al secondo comma del presente articolo
dovra'  essere presentata la denuncia alla Camera di commercio di cui
all'art.  20  del regolamento approvato col predetto regio decreto 26
gennaio  1940,  n.  10,  affinche'  i  passaggi di merci, contemplati
nell'articolo  stesso e posti in essere anteriormente alla entrata in
vigore  della presente legge con l'osservanza di tutte le altre norme
di   cui  alla  citata  disposizione,  non  diano  luogo  ad  entrata
imponibile.
  I passaggi di merci a scopo di lavorazione posti in essere ai sensi
dell'art.  13  del  citato  regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2,
convertito  nella  legge  19  giugno 1940, n. 762, anteriormente alla
entrata  in  vigore  della presente legge, non danno luogo ad entrata
imponibile quando, osservate tutte le altre condizioni previste dagli
articoli 16 e 17 del regolamento approvato col suddetto regio decreto
26  gennaio  1940,  n.  10,  il  prescritto  libro  delle  "merci  in
lavorazione"  sia  stato  regolarmente tenuto da una sola delle parti
fra le quali e' intervenuto il rapporto di lavorazione.
  In  nessun  caso  competera' il rimborso delle imposte e delle pene
pecuniarie  pagate  per  la  inosservanza  delle  disposizioni di cui
sopra.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 16 dicembre 1953

                               EINAUDI

                                                     PELLA - VANONI -
                                                                AZARA

Visto, il Guardasigilli: AZARA
 

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