Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere
e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in
riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del
regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia,
relativamente ai rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti
da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono
negli affari di esportazione di prodotti nazionali.
La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per
cui e' richiesta la garanzia statale non puo' superare i quattro anni
dal momento della spedizione dei materiali oggetto
dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e
doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di
forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il
loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporra' che le
dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni
decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
In casi eccezionali il Ministero del tesoro, su proposta del
Comitato di cui all'art. 9, puo' consentire la ammissione alla
garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento
che oltrepassino quelle previste dal comma precedente.
L'Istituto terra' una gestione separata per l'assicurazione
relativa a tali rischi.