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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica dell'art. 1 del decreto legislativo 11 novembre 1946, n.
354, per tutte le spese occorrenti per il funzionamento della
Discoteca di Stato e per il conseguimento dei fini di cui all'art. 2
della legge 2 febbraio 1939, n. 467, e' stanziata nel bilancio del
Ministero del tesoro la somma annua di L. 5.000.000, a partire
dall'esercizio finanziario 1953-54.