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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Lo stato giuridico ed il trattamento economico di attivita' e di
previdenza del personale degli enti locali delle zone di confine,
che, in dipendenza del Trattato di pace, approvato col decreto
legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, non fanno piu' parte del
territorio dello Stato, sono regolati dalle disposizioni della
presente legge.