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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura
e foreste, stabilisce, con proprio decreto, quali sono i "bacini
imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il perimetro
di ognuno. Tale determinazione deve essere adottata entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei bacini
ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di
forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso.
I Comuni che in tutto o in parte sono compresi in ciascun bacino
imbrifero montano sono costituiti in consorzio obbligatorio qualora
ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi.
Se il bacino imbrifero e' compreso in piu' Province qualora
ricorrano le modalita' di cui al precedente comma, deve costituirsi
un consorzio per ogni Provincia.
Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi tra Comuni
di piu' province stabilira' la ripartizione dei proventi derivanti
dal sovracanone di cui al presente articolo.
I Comuni gia' rivieraschi agli effetti del testo unico approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e quei Comuni che in
conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di Comuni
rivieraschi ai sensi dell'art. 52 del predetto testo unico fanno
parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non vengono inclusi
nel perimetro del bacino stesso.
Il Ministro per i lavori pubblici includera' con suo decreto nei
consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove opere, vengano a
rivestire i caratteri di Comuni rivieraschi ai sensi dell'attuale
art. 52 del testo unico.
I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni
di cui al titolo IV del testo unico della legge comunale e
provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. I
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni
dei consorzi, riguardanti opere pubbliche, qualunque sia l'importo
delle medesime, sono adottati previo parere del Provveditorato
regionale per le opere pubbliche.
I concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di
forza motrice, anche se gia' in atto, le cui opere di presa siano
situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero
montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di cui all'art.
52 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt di
potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.
Il sovracanone decorre:
a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le
scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali
a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale;
b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli altri
casi;
c) nel caso di entrata in funzione parziale degli impianti il
canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto
a quella concessa. A tal fine il Ministro per i lavori pubblici
comunichera' a quello per le finanze gli elementi per la
determinazione provvisoria del canone demaniale e dei sovracanoni,
che verranno pagati immediatamente, salvo conguaglio in sede di
concessione definitiva.
In attesa della costituzione dei consorzi di cui ai precedenti
commi secondo e terzo, i sovracanoni sono versati su un conto
corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i
lavori pubblici, il quale provvede alla ripartizione fra i vari
consorzi.
All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli
obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
I Comuni rivieraschi che abbiano stipulato con i concessionari
convenzioni, patti e contratti in applicazione dell'articolo stesso
hanno facolta' di chiederne il mantenimento in vigore. In tal caso
l'ammontare del sovracanone di cui al presente articolo sara'
decurtato del valore della prestazione. La valutazione di esso, in
mancanza di accordo tra le parti, sara' fatta dal Ministro per i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori pubblici.
Il pagamento del sovracanone, con le modalita' di cui al presente
articolo non e' sospeso dalla pendenza della valutazione della
prestazione.
Quando una derivazione interessa piu' Comuni o piu' consorzi, il
riparto del sovracanone e' stabilito di accordo fra essi entro sei
mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, in relazione ai bisogni
delle singole zone e ai danni da esse subiti in conseguenza della
derivazione.
Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al presente articolo
e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o dei
consorzi compresi nel perimetro interessato, il quale fondo e'
impiegato esclusivamente a favore del progresso economico e sociale
delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana che non
siano di competenza dello Stato.
Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il programma degli
investimenti e lo sottopone all'approvazione dell'autorita'
competente a norma del presente articolo.
La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini imbriferi
montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione gia'
firmati, che contemplano gli oneri di cui all'art. 52 del citato
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.