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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 ottobre 1947,
n. 1487, concernente l'utilizzazione dei materiali di artiglieria,
automobilistici, navali ed aeronautici appartenenti alle
Amministrazioni militari, e successive modificazioni, sono richiamate
in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge.