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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le indennita' previste dall'art. 171 del regolamento del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza, approvato col regio decreto 30
novembre 1930, n. 1629, e modificate col decreto legislativo 20
novembre 1947, n. 1470, spettano per i servizi con retribuzione
prestati a richiesta di enti non statali o di privati cittadini e
sono stabilite nelle seguenti misure:
a) lire 200 e lire 300 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel
comune di ordinaria residenza per una durata rispettivamente non
superiore alle due ed alle tre ore;
b) lire 400 giornaliere per i servizi da eseguirsi nel comune di
ordinaria residenza per una durata superiore alle tre ore;
c) lire 800 giornaliere per i servizi da eseguirsi fuori del
comune di ordinaria residenza;
d) lire 1200 giornaliere per i servizi con pernottamento da
eseguirsi fuori del comune di ordinaria residenza.