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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzato il limite d'impegno di lire 127.500.000 per la
concessione, in favore dell'Istituto nazionale per le case degli
impiegati dello Stato del contributo previsto dall'art. 1 della legge
2 luglio 1949, n. 408, per mutui che l'Istituto medesimo contrarra'
con la Cassa depositi e prestiti, o direttamente con altri enti, per
la costruzione di alloggi popolari da assegnarsi in locazione al
personale dipendente dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Detti alloggi potranno essere costruiti anche in localita' che non
siano capoluoghi di provincia.
Le somme occorrenti per il pagamento del contributo della spesa del
Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio finanziario
1953-54 e fino all'esercizio 1987-1988, in ragione di annue lire
127.500.000.