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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari
invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di
cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio
1917, n. 876, e' portato a sei mesi prima della scadenza
dell'assegno.