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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ufficiali dell'Esercito che siano cessati per eta' dal servizio
permanente anteriormente alla data dalla quale hanno avuto effetto i
limiti di eta' di cui alla legge 24 dicembre 1951, n. 1638, e che
alla data stessa non avevano superato quelli da detta legge previsti
per il proprio grado, hanno diritto alla riliquidazione del
trattamento di quiescenza sulla base degli assegni utili a pensione
che sarebbero loro spettati se fossero rimasti in servizio fino al
raggiungimento dei limiti di eta' dalla citata legge previsti.
Per quelli di detti ufficiali che abbiano conseguito o consegnano
promozioni nella riserva con anzianita' anteriore alla data in cui
sarebbero stati raggiunti dai limiti di eta' previsti dalla legge 24
dicembre 1931, n. 1638, nel grado rivestito all'atto del collocamento
nella riserva, la riliquidazione del trattamento di quiescenza e'
effettuata, sulla base degli assegni utili a pensione che sarebbero
loro spettati all'atto della promozione.