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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai capitani maestri di scherma dell'Esercito, dell'Aeronautica e
della Guardia di finanza, nonche' ai capitani maestri direttori dei
Corpi musicali dell'Arma dei carabinieri, della Marina,
dell'Aeronantica, della Guardia di finanza e delle Guardie di
pubblica sicurezza e' dovuto il trattamento economico inerente al
grado rivestito.