Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'importo massimo, al valore nominale, delle obbligazioni emesse
dall'Istituto Mobiliare italiano, unito a quello di ogni altro
impegno dell'Ente, e' elevato da quindici a venti volte l'importo del
capitale sottoscritto e delle riserve. Agli effetti del relativo
computo, dall'importo delle obbligazioni e di ogni altro impegno
dell'Ente si detrae l'ammontare corrispondente a quello dei
finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1954
EINAUDI
SCELBA - GAVA
Visto, il
Guardasigilli: DE PIETRO