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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico degli assistenti universitari di cui al decreto
legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno
1950, n. 465, e' aumentato di diciotto posti.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvedera' con proprio
decreto alla diretta ripartizione, fra le Universita' e gli Istituti
superiori, dei predetti diciotto posti di assistente.