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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni di cui all'art. 28 della, legge 4 marzo 1952, n.
137, s'intendono applicabili anche ai titolari di farmacie di diritto
reale ai sensi degli articoli 375, n. 1, 376, n. 1, e 379 del testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, che abbiano perduto la sede farmaceutica a seguito di
eventi bellici e che non abbiano ancora ripreso la loro attivita' nel
territorio della Repubblica, con assegnazione diretta di farmacie
attualmente vacanti o che si rendano tali in seguito a revisione
delle piante organiche.