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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze e preparati
ad azione stupefacente sono sottoposti al controllo ed alla vigilanza
dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica, che li
esercita a mezzo dei propri organi centrali e, nelle Province, a
mezzo dei prefetti i quali sono coadiuvati dagli uffici dipendenti,
dagli ufficiali e agenti della forza pubblica e, per quanto riguarda
la vigilanza ed il controllo sulle navi e sulle aeronavi, dalle
Capitanerie di porto e dai Comandi di aeroporto.
Presso l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanita' pubblica e'
istituito l'Ufficio centrale stupefacenti che provvede agli atti
occorrenti all'applicazione delle disposizioni legislative e degli
accordi internazionali in materia, all'esercizio della vigilanza e
del controllo sulle sostanze o preparati di cui al primo comma,
nonche' alla organizzazione della lotta contro la tossicomania.
L'Ufficio si avvale, per la prevenzione e la repressione di ogni
illecita attivita' nel campo della produzione, del commercio e
dell'impiego delle sostanze o preparati ad azione stupefacente, di
elementi specializzati della Guardia di finanza, del Corpo della
pubblica sicurezza e dei Carabinieri, che saranno impiegati secondo
le norme del regolamento.