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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito il "Fondo nazionale di soccorso invernale", allo scopo
di incrementare l'assistenza invernale agli indigenti con i mezzi
finanziari stabiliti nella presente legge o provenienti da altre
contribuzioni.
La gestione del Fondo suddetto e' affidata al Ministero
dell'interno, secondo le direttive da impartire da un Comitato
composto dei Ministri per l'interno, per il tesoro e per il lavoro e
la previdenza sociale.